La cooperazione rafforzata è una forma di cooperazione più ampia di quella prevista dai trattati. Secondo l'articolo 329 TFUE, questo tipo di cooperazione viene effettuata sotto l'egida Europea e può riguardare solo aree che non rappresentano una competenza esclusiva dell'Unione. Fino ad ora, solo quattro sono i casi che hanno previsto questo tipo di procedura: Procura europea, diritto in materia di divorzio, norme sul regime patrimoniale, brevetto europeo e tra questi, solo la cooperazione in materia di divorzio è già passata alla fase attuativa. Ho votato a favore della risoluzione poiché è necessario migliorare le disposizioni in materia di cooperazione rafforzata identificata come misura "di ultima istanza" in virtù della sua natura quale strumento importante per superare la paralisi legislativa. La cooperazione rafforzata inoltre risulta allo stato attuale una materia ancora fortemente differenziata e frammentata, sia per differenze nel numero degli Stati membri partecipanti, sia per la tecnica normativa utilizzata. è necessario agevolare questo tipo di cooperazione considerandone la portata e i tempi di instaurazione allo stato attuale piuttosto lunghi. Auspico, inoltre, che il Parlamento svolga un ruolo più forte, venendo attivamente coinvolto in ogni fase della procedura.