Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione.
Elena Gentile (S&D)
Oggetto: Condizioni di lavoro della compagnia area Ryanair.
Con sentenza cause riunite C-168/16 e C-169/16, la CGUE ha stabilito che, per l'individuazione del giudice competente ex Reg.44/2001, la nozione di base di servizio ex Reg.3922/91 costituisce un indizio significativo per determinare il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. L'art.8 Reg.593/2008 prevede per i contratti di lavoro il primato della legge scelta dalle parti, senza che tale legge possa privare il lavoratore delle disposizioni inderogabili applicabili in mancanza di scelta, tra cui la legge del paese in cui è svolto abitualmente il lavoro (par.2). I contratti di lavoro di Ryanair sono regolati dal diritto irlandese. L'azienda inoltre utilizza lavoratori interinali o inquadrati come lavoratori autonomi per svolgere funzioni proprie ai lavoratori dipendenti. L'azienda non riconosce la contrattazione collettiva, e le difficili condizioni lavorative mettono a rischio la sicurezza dei piloti e dei passeggeri. L'interrogante chiede alla Commissione se l'applicazione automatica della legge irlandese ai contratti di lavoro sia conforme all'art.8 reg.593/2008, e se la nozione di base di servizio possa trovare applicazione ai fini dell'individuazione della legge applicabile. L'interrogante chiede se l'utilizzo di contratti pay-to-fly e lavoratori autonomi e le condizioni lavorative praticate siano conformi alla normativa europea e garantiscono la sicurezza dei passeggeri. L'interrogante chiede alla Commissione quali iniziative intende prendere per tutelare il dialogo sociale.